L’obbligo di redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici è stato introdotto dal D. L.vo 528/99 che modifica ed integra il D. L.vo 494/96 avente per oggetto le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili.
Si premette che la legge prescrive (art. 9 del D. L.vo 494 modificato) l’obbligo di redigere il P.O.S. in qualunque caso, a prescindere dalla durata e complessità delle lavorazioni da eseguire, dal numero di imprese presenti nel cantiere, dalla presenza o meno dei coordinatori.
Pertanto non sono previsti casi di esonero dall’obbligo di redazione del POS.
La legge esplicita, inoltre, che l’obbligo di redazione del POS riguarda tutte le imprese purché abbiano lavoratori subordinati, o ad essi equiparati, oppure collaboratori familiari; sono esonerati solo i lavoratori autonomi.
Il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 626/94 e successive modifiche (art. 9 del D. L.vo 494 modificato) e rappresenta (qualora presente) il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
redatto dal coordinatore alla progettazione (art. 5 del D. L.vo 494 modificato).
Pertanto il POS è il documento con il quale il datore di lavoro dell’impresa formalizza l’esito della valutazione dei rischi ed indica le misure di prevenzione e protezione che intende adottare per eliminare (se possibile) o ridurre i rischi riscontrati.
La valutazione dei rischi deve:
a) essere attinente allo specifico cantiere in esame, evitando qualunque generalizzazione;
b) prendere in esame e valutare i rischi di tutte (e solo) le lavorazioni che effettivamente verranno svolte.
Ai fini della valutazione devono essere presi in esame almeno i seguenti aspetti:
1) eventuali pericoli derivanti dalla specificità dell’area di lavoro;
2) i rischi di interferenza o sovrapposizione dovuti alla presenza di altre imprese o lavoratori autonomi;
3) le macchine, impianti ed opere provvisionali effettivamente utilizzate;
4) le sostanze chimiche che verranno impiegate;
5) i rischi connessi all’eventuale uso comune di macchine o impianti;
6) eventuali vincoli o prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento (qualora presente).
Individuati i rischi ed i lavoratori esposti occorre che il documento
riporti:
a) le misure di sicurezza (tecniche, organizzative e procedurali) che verranno adottate;
b) i DPI che verranno forniti;
c) le azioni informative e formative eventualmente necessarie.
Il POS deve essere un documento operativo facilmente e rapidamente consultabile in cantiere da parte dei lavoratori e pertanto è raccomandabile che sia:
a) sintetico e privo di generici richiami a leggi o norme tecniche;
b) corredato da schemi e disegni esemplificativi dei rischi e delle misure da attuare.